cessare dal servizio -
la pensione di vecchiaia
E’
possibile accedere in via ordinaria alla pensione di vecchiaia ad una età di
almeno 67 anni (il requisito è subordinato agli incrementi
dell’aspettativa di vita) e con almeno 20 anni di contributi (art. 24,
co. 6, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).
Per
raggiungere i vent’anni è utile la contribuzione pensionistica
accreditata a qualsiasi titolo, derivante cioè da attività lavorativa,
accreditata figurativamente, riscattata, ricongiunta. Tuttavia il requisito di
20 anni di contribuzione può essere raggiunto anche in regime di cumulo (art. 1,
co. 239 e sgg., legge 24 dicembre 2012, n. 228), cioè conteggiando i
contributi versati in diverse casse previdenziali senza doverli valorizzare
trasportandoli nella cassa di appartenenza al momento del pensionamento (ricongiunzione).
Ai fini del
conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta, per i lavoratori
dipendenti, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
La pensione di
vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile.
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