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cessare dal servizio –
le pensioni in deroga: Ape sociale
L’Ape
(anticipo pensionistico) sociale è un istituto giuridico di carattere
assistenziale che consente ai lavoratori con almeno 30 anni di anzianità
contributiva e che non siano titolari di pensione diretta di chiudere il
rapporto di lavoro a 63 anni di età, se rientrano -al momento della domanda- in
uno dei seguenti profili:
-
disoccupati
-
abbiano
un’invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti
commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile.
-
assistano,
al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la parte dell’unione civile o un
parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3
della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Potranno concludere
a 63 anni di età ma con una anzianità contributiva di 36 anni, i lavoratori che
-
svolgano
lavori gravosi o usuranti
Solo per le lavoratrici
il requisito contributivo viene ridotto di 1 anno per ogni figlio fino ad un
massimo di 2 anni. Quindi potrebbero essere sufficienti:
- 28 anni di
contributi per le prime 3 tipologie (disoccupate, disabili e assistenti di
disabili)
- 34 anni di
contributi per quante impiegate in attività gravose o usuranti.
Detti requisiti
devono essere già in possesso o raggiunti dal lavoratore entro il 31 dicembre
2023.
Il fruitore
riceve un’indennità di prepensionamento erogata da Inps,
che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore, se appartenente alle
specifiche categorie tutelate, dai 63 anni di età sino alla maturazione dei
requisiti per le pensioni ordinarie (pensione
di vecchiaia o pensione
anticipata).
La
sussistenza dei requisiti deve essere preventivamente certificata da Inps
e solo a questo punto la domanda per la liquidazione dell’indennità Ape
sociale può essere accolta e làddove a tale data sussistano tutti i requisiti e
le condizioni previste dalla legge, corrisposta, a decorrere dal primo giorno
del mese successivo all’invio della domanda di trattamento, previa
cessazione dell’attività di lavoro.
Per
l’anno 2023 le domande di certificazione possono essere presentate entro
i termini di scadenza del 31 marzo 2023 o del 15 luglio 2023, nonché,
tardivamente, entro il 30 novembre 2023 (le istanze saranno accolte soltanto in
caso di sussistenza di risorse residue).
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