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D) L’iter per la valutazione dei servizi svolti: la ricongiunzione
La
ricongiunzione è quell’istituto che permette al lavoratore di ricomporre
gli spezzoni contributivi accreditati presso diverse gestioni previdenziali, al
fine di ottenere un unico trattamento di quiescenza presso un’unica Cassa,
purché gli stessi non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
Possono
essere ricongiunti i contributi versati all’INPS e i contributi versati
alle Casse dei liberi professionisti.
Si ottiene
presentando domanda da parte dell’interessato -o dei suoi superstiti-
esclusivamente per via telematica all’INPS. La domanda deve comprendere tutti i periodi di
contribuzione (obbligatoria;
volontaria; figurativa; riscattata; non sono ammesse ricongiunzioni
parziali) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme
previdenziali fino al momento della richiesta: proprio per questo è importante
farsi assistere dagli esperti del Patronato di fiducia.
L’istituto
può essere gratuito od oneroso, in base alla consistenza dei contributi da
ricongiungere: se cioè, superiore o inferiore all'importo della riserva
matematica calcolata sulla base dello stipendio in godimento alla data della
domanda e di determinati coefficienti relativi all'età anagrafica e
all'anzianità di servizio alla data della domanda di ricongiunzione.
A seguito
della domanda, INPS emetterà un provvedimento di ricongiunzione, dando facoltà
al lavoratore -una volta verificato il contenuto- di accettarlo o rifiutarlo.
In caso di rifiuto, una successiva domanda di ricongiunzione potrà essere
presentata solo all'atto del pensionamento, oppure in costanza di servizio ma
solo se l'interessato può far valere almeno dieci anni di ulteriore
contribuzione dalla data della prima domanda.
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