rapporto di lavoro

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cessare dal servizio - le pensioni in deroga: Quota 103 “anticipata flessibile”

 

Ultima in ordine di tempo tra le pensioni in deroga è Quota 103 che la legge di Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, denomina anticipata flessibile. Anch’essa introdotta in via sperimentale per l’anno 2023, prevede come requisito anagrafico 62 anni di età ed un’anzianità contributiva minima di 41 anni (che sommati danno in totale: 103) da perfezionare entro il 31 dicembre 2023.

 

Per chi avesse già maturato i requisiti sopra indicati entro il 31 dicembre 2022, la normativa prevede come prima decorrenza utile al pensionamento il 1° agosto 2023.

Per quanti invece dovessero maturare i requisiti nel corso dell’anno, è prevista una finestra di sei mesi dall’ultimo requisito ottenuto e comunque l’impossibilità di uscire prima del 1° agosto 2023.

 

In caso di applicazione della finestra, la prima pensione verrà percepita dal pensionato 6 mesi dopo la data di maturazione dell’ultimo requisito (finestra mobile): le pubbliche amministrazioni mantengono il dipendente in servizio per tutto l’arco temporale della finestra, ma non vi è un obbligo espresso per il dipendente di restare al lavoro.

 

Il diritto conseguito ad andare in pensione potrà essere esercitato anche in data successiva alla maturazione dei requisiti e dallo scadere della finestra, sino al raggiungimento di un’altra modalità pensionistica ordinaria o in deroga (cristallizzazione del diritto) ovvero sino all’emanazione di nuove norme a modifica delle disposizioni più sopra ricordate.

 

 

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