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cessare dal servizio - le
pensioni in deroga: Quota 103 “anticipata flessibile”
Ultima in
ordine di tempo tra le pensioni in deroga è Quota 103 che la legge di
Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, denomina anticipata flessibile. Anch’essa
introdotta in via sperimentale per l’anno 2023, prevede come requisito
anagrafico 62 anni di età ed un’anzianità contributiva minima di 41 anni (che
sommati danno in totale: 103) da perfezionare entro il 31 dicembre 2023.
Per chi
avesse già maturato i requisiti sopra indicati entro il 31 dicembre 2022, la
normativa prevede come prima decorrenza utile al pensionamento il 1° agosto
2023.
Per quanti invece
dovessero maturare i requisiti nel corso dell’anno, è prevista una
finestra di sei mesi dall’ultimo requisito ottenuto e comunque
l’impossibilità di uscire prima del 1° agosto 2023.
In caso di
applicazione della finestra, la prima pensione verrà percepita dal pensionato 6
mesi dopo la data di maturazione dell’ultimo requisito (finestra mobile):
le pubbliche amministrazioni mantengono il dipendente in servizio per tutto
l’arco temporale della finestra, ma non vi è un obbligo espresso per il
dipendente di restare al lavoro.
Il diritto conseguito
ad andare in pensione potrà essere esercitato anche in data successiva alla
maturazione dei requisiti e dallo scadere della finestra, sino al
raggiungimento di un’altra modalità pensionistica ordinaria o in deroga
(cristallizzazione del diritto) ovvero sino all’emanazione di nuove norme
a modifica delle disposizioni più sopra ricordate.
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