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cessare dal servizio - le
pensioni in deroga: Quota 102
Quota 102 è
la seconda modalità di pensionamento che in ordine di tempo ha derogato alle
forme ordinarie previste dalla legge (pensione di vecchiaia, pensione
anticipata).
Introdotta
con la legge
di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, prevede come requisito anagrafico i 64
anni di età e un’anzianità contributiva minima di 38 anni (che sommati
danno in totale: 102) da perfezionare entro il 31 dicembre 2022.
Anche con
questa soluzione, la prima pensione verrà percepita dal pensionato 6 mesi dopo
la data di maturazione dell’ultimo requisito (finestra mobile): le
pubbliche amministrazioni mantengono il dipendente in servizio per tutto
l’arco temporale della finestra, ma non vi è un obbligo espresso per il
dipendente di restare al lavoro.
D’altro
canto, l’esercizio del diritto ad andare in pensione con Quota 102 può
essere posticipato dal dipendente sino al raggiungimento di un’altra
modalità pensionistica ordinaria o in deroga (cristallizzazione del diritto),
ovvero sino all’emanazione di nuove norme a modifica delle disposizioni
più sopra ricordate.
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