rapporto di lavoro

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cessare dal servizio - le pensioni in deroga: Quota 102

 

Quota 102 è la seconda modalità di pensionamento che in ordine di tempo ha derogato alle forme ordinarie previste dalla legge (pensione di vecchiaia, pensione anticipata).

 

Introdotta con la legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, prevede come requisito anagrafico i 64 anni di età e un’anzianità contributiva minima di 38 anni (che sommati danno in totale: 102) da perfezionare entro il 31 dicembre 2022.

 

Anche con questa soluzione, la prima pensione verrà percepita dal pensionato 6 mesi dopo la data di maturazione dell’ultimo requisito (finestra mobile): le pubbliche amministrazioni mantengono il dipendente in servizio per tutto l’arco temporale della finestra, ma non vi è un obbligo espresso per il dipendente di restare al lavoro.

 

D’altro canto, l’esercizio del diritto ad andare in pensione con Quota 102 può essere posticipato dal dipendente sino al raggiungimento di un’altra modalità pensionistica ordinaria o in deroga (cristallizzazione del diritto), ovvero sino all’emanazione di nuove norme a modifica delle disposizioni più sopra ricordate.

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