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Richiesta dati personali (tributari, previdenziali, fiscali)

 

I moduli per la richiesta dei dati personali vigenti a partire dal 2013 sono il risultato di un lavoro di gruppo, trasversale alle aree dell’Ateneo, al quale ha fatto seguito anche una presentazione al personale 19 febbraio 2013.

 

  scarica il Power Point della presentazione del 19 febbraio 2013 >>

 

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I moduli completi, la versione ridotta per assegnisti e borsisti, la versione tradotta in inglese per collaboratori esteri e la dichiarazione, sempre in inglese, per avvalersi dell’accordo bilaterale contro la doppia tassazione sono disponibili in fondo alla pagina.

 

 

frequently asked questions sull’autocertificazione inerente i dati personali

 

1. cos'è l'autocertificazione?

2. quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?

3. con quali dichiarazioni sono stati sostituiti gli atti notori?

4. quale validità hanno le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori?

5. quali sono i casi in cui è prevista solo l'autocertificazione?

6. che cosa non è autocertificabile?

7. quando è necessario autenticare una sottoscrizione?

8. le modalità di autocertificazione vengono applicate anche a cittadini stranieri?

9. a quali sanzioni va incontro il cittadino che rilascia dichiarazioni false?

 

1. cos'è l'autocertificazione?

È una dichiarazione che l'interessato sottoscrive di suo pugno nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali che viene utilizza nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nei rapporti con soggetti privati il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla accettazione o meno da parte di quest'ultimo.

L'autocertificazione può sostituire:

– le normali certificazioni

– gli atti notori

 

2. quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

– data e il luogo di nascita

– residenza

– cittadinanza

– godimento dei diritti civili e politici

– stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero

stato di famiglia

esistenza in vita

– nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

– iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni

appartenenza a ordini professionali

– titolo di studio, esami sostenuti

– qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

– situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali

– assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

– possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria

stato di disoccupazione

– qualità di pensionato e categoria di pensione

qualità di studente

– qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

– iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

– tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio

– di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

– di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

– qualità di vivenza a carico

– tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

– di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

 

3. con quali dichiarazioni sono stati sostituiti gli atti notori?

Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di un documento etc.).

Possono fare le dichiarazioni sostitutive:

– i cittadini italiani

– i cittadini dell'Unione Europea

– i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno; questi ultimi possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

 

estratti di articoli di legge:

Gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco di cui al punto 3 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.- art. 4, legge 15/68 e art. 2 comma 1, DPR 403/98.

 

Le dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, comma 1, DPR 403/98).

 

Gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti. Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art. 2 comma 2, DPR 403/98).

 

4. quale validità hanno le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori?

estratti di articoli di legge:

– hanno validità illimitata tutti i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni

– tutte le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (art. 2, comma 3, Legge 127/97)

– hanno identica validità temporale degli atti che sostituiscono le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i casi suindicati dagli artt. 2 e 4 della Legge 15/68 (art. 6, comma 1, DPR 403/98)

 

5. quali sono i casi in cui è prevista solo l'autocertificazione?

– estratti di articoli di legge

– nei certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le iscrizioni nelle scuole e università

– nei certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della motorizzazione civile

– nei certificati e gli estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni per i procedimenti a loro competenti (art. 1, comma 2, DPR 403/98)

 

6. che cosa non è autocertificabile?

estratti di articoli di legge:

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:

– certificati medici, sanitari, veterinari

– certificati di origine e conformità alle norme comunitarie

– brevetti e marchi

 

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico (art. 10 comma 2 DPR 403/98).

 

7. quando è necessario autenticare una sottoscrizione?

Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni non è prevista l'autentica della firma. Questa è stata eliminata anche per tutte quelle domande e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi. Sarà dunque sufficiente firmarle davanti al funzionario addetto o inviarla per posta, fax o via telematica unitamente a fotocopia di un documento di identità del richiedente.

 

L'autenticazione della firma non è più richiesta nelle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le Pubbliche amministrazioni.

 

L'autenticazione con le modalità tradizionali rimane per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (come pensioni e contributi) da parte di terze persone (deleghe).

 

L'autenticazione della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.

 

8. le modalità di autocertificazione vengono applicate anche a cittadini stranieri?

estratti di articoli di legge:

– per i cittadini appartenenti alla comunità europea valgono le medesime modalità applicate per i cittadini italiani (art. 5 comma 1 DPR 403/98)

– i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive al pari dei cittadini comunitari limitatamente ai casi di cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 5 comma 2 DPR 403/98).

 

9. a quali sanzioni va incontro il cittadino che rilascia dichiarazioni false?

estratti di articoli di legge:

– nel caso in cui si nutrano sospetti sulla veridicità delle affermazioni certificate e sottoscritte è dovere delle amministrazioni controllare le stesse. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 26 L.15/68)

– inoltre il cittadino decade anche dai benefici derivati dalla falsa dichiarazione (art. 11 comma 3 DPR 403/98).

 

 

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