esito della votazione
Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Qualora la votazione non risultasse valida, le elezioni sono reindette entro trenta giorni dal rettore che ne fissa lo svolgimento non oltre sessanta giorni dall’indizione secondo le stesse modalitą di cui al decreto di indizione.
Risulta
eletta la persona che ha riportato il maggior numero di voti.
A paritą di voti č eletta la persona con maggiore anzianitą di servizio o, in caso di ulteriore paritą, quella con maggiore anzianitą anagrafica.
L’esito
delle votazioni sarą disponibile in questa pagina web.
Eventuali ricorsi relativi a presunte irregolaritą nello svolgimento delle operazioni elettorali debbono essere presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data delle votazioni, alla commissione elettorale, che decide a riguardo entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, con deliberazione avente valore di atto definitivo.
informazioni
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