società partecipate

Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

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Provvedimenti

 

delibera cda n. 258/2023 - revisione partecipazioni 2023 >>

allegato - schede rilevazione partecipazioni 2023 >>

allegato - relazione collegio revisori 2023 >>

 

delibera cda n. 255/2022 - revisione partecipazioni 2022 >>

allegato - schede rilevazione partecipazioni 2022 >>

allegato - relazione collegio revisori 2022 >>

 

delibera cda n. 253/2021 - revisione partecipazioni 2021 >>

allegato - schede rilevazione partecipazioni 2021 >>

allegato - relazione collegio revisori 2021 >>

 

delibera cda n. 226/2020 - revisione partecipazioni 2020 >>

allegato - schede rilevazione partecipazioni 2020 >>

 

delibera cda n. 226/2019 - revisione partecipazioni 2019 >>

allegato - schede rilevazione partecipazioni 2019 >>

allegato - relazione collegio revisori 2019 >>

 

delibera cda n. 10/2018 - revisione partecipazioni 2018 >>

allegato - schede rilevazione partecipazioni 2018 >>

 

delibera cda n. 126/2017 - revisione partecipazioni 2017 >>

allegato - schede rilevazione partecipazioni 2017 >>

 

Unisky s.r.l.

 

delibera cda n. 119/2018 - liquidazione della partecipazione societaria detenuta dall’Università Iuav di Venezia nella società UniSky s.r.l. >>

 

SMACT soc. cons. p.a.

 

delibera cda n. 241/2018 - centro di competenza ad alta specializzazione “SMACT società consortile per azioni”: costituzione e approvazione dello statuto >>

allegato 1 - statuto SMACT >>

allegato 2 - atto costitutivo SMACT >>

 

decreto legislativo n

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici  vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,  nonche' alle partecipazioni in società di diritto privato.

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

 

 

decreto legislativo n. 175 del 2016

 

art. 19

Gestione del personale

 

Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.